Turi

Turi: il giorno di pasquetta tutte le attività commerciali erano chiuse: ma quella dell’Assessore no. Poteva farlo?

Sono arrivate a pioggia le critiche sui social nei confronti dell’Assessore al Commercio Fabio Topputi, sopratutto dai commercianti, in quanto, lo scorso 5 aprile (giorno di Pasquetta) mentre tutte le attività commerciali erano chiuse, l’unica aperta, con solo servizio a domicilio, era appunto quella dell’assessore. La domanda sorge spontanea. Era legittimato? La risposta la troverete alla fine dell’articolo.


L’ordinanza numero 88 del 26 marzo della Regione Puglia all’art. 2 punto 2 recita testualmente:”  Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.”.

Quindi, il Governatore Emiliano, con questa ordinanza afferma che, tutte le attività che normalmente possono restare aperte in zona rossa, nei giorni  28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo)non possono esserlo. E quali sono queste attività che di norma sono aperte ma in questi giorni dovevano essere chiuse? La risposta ci viene fornita dall’art. 45 del DPCM del 2 marzo 2021 il quale asserisce:”…le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima  necessita’.” 

Ma a queste due fonti normative se ne aggiunta una terza, ovvero l’ordinanza Sindacale del Comune di Turi n° 15, attraverso la quale elenca una serie di divieti, ma nulla dice in merito alle attività descritte dal Dpcm prima, e dall’ordinanza Regionale poi. Pertanto, ad essere in “vigore” era il divieto previsto dall’ordinanza Regionale.

A tal riguardo, abbiamo ascoltato l’Assessore il quale ci ha risposto:” Ciò che mi ha permesso di aprire la mia attività svolgendo solo consegne a domicilio, sono le stesse faq, emesse dalla Regione Puglia, le quali al punto 8 stabiliscono che:”  è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale”.

A questo punto, è davvero difficile dare risposta alla domanda iniziale: l’Assessore poteva o meno restare aperto con la sua attività commerciale? Secondo le ordinanze no, ma secondo le faq si.

Ai posteri l’ardua sentenza.

Massimo Sportelli