TAR Puglia: legittimo l’annullamento dell’autorizzazione per l’impianto bituminoso di Turi

BARI – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso presentato dalla Frallonardo S.r.l. contro il Comune di Turi e la Città Metropolitana di Bari, confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela del Provvedimento Autorizzativo Unico (P.A.U.) con cui, nell’agosto 2023, era stato autorizzato un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi in località Malantacca, in agro di Turi.
La sentenza, pubblicata il 22 ottobre 2025, porta la firma del presidente Carlo Dibello e del relatore Danilo Cortellessa.
La società Frallonardo, titolare di un’area di circa 10 ettari dove già operano una cava e un impianto per conglomerati cementizi, aveva ottenuto nel 2023 dal Comune di Turi, dove il Sindaco era Ippolita Resta, un provvedimento unico per realizzare un nuovo impianto destinato alla produzione di bitume.
Dopo meno di un anno con l’isediamento della nuova amministrazione comunale con il Sindaco De Tomaso, tuttavia, il Comune ha revocato l’autorizzazione ritenendo necessario sottoporre l’intervento a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), anche in seguito alle sollecitazioni della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Sammichele di Bari, confinante con l’area interessata.
La Frallonardo, difesa dall’avvocato Giampaolo Sechi, ha impugnato il provvedimento sostenendo che l’impianto non dovesse essere sottoposto a V.I.A., poiché non direttamente connesso all’attività estrattiva. L’azienda ha inoltre lamentato vizi procedurali, eccesso di potere e difetti di motivazione da parte dell’amministrazione comunale.
Il collegio giudicante ha ritenuto infondate tutte le censure.
Secondo i giudici, l’impianto, pur qualificabile come attività di “seconda lavorazione” del materiale estratto, si colloca in un sito già destinato a cava e costituisce una modifica sostanziale del progetto originario, con potenziali effetti sull’ambiente tali da giustificare la verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Il TAR ha richiamato il principio di precauzione, sancito dal diritto europeo e nazionale, sottolineando che “in caso di incertezze o di rischi potenziali per la salute e per l’ambiente, l’amministrazione è tenuta ad adottare misure preventive”.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato come l’azione del Comune di Turi sia stata esercitata entro i termini previsti per l’autotutela e con una motivazione plurima e coerente.
Quanto alla richiesta della società di applicare l’istituto della cosiddetta “V.I.A. postuma”, i giudici hanno escluso la possibilità, ricordando che tale procedura eccezionale non può essere invocata per attività non ancora iniziate.
Il TAR ha anche riconosciuto la legittimità dell’intervento in giudizio del Comune di Sammichele di Bari, ritenendo che, per la contiguità territoriale e l’interesse ambientale, il Comune fosse titolato a partecipare al processo come controinteressato.
Alla luce delle motivazioni esposte, il TAR Puglia ha respinto integralmente il ricorso della Frallonardo S.r.l., confermando la validità dell’annullamento disposto dal Comune di Turi e la necessità della preventiva verifica ambientale.
Pur respingendo la domanda, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, riconoscendo la complessità tecnico-giuridica della vicenda.
In sintesi, la sentenza ribadisce che anche gli impianti collocati in aree estrattive, quando comportano modifiche sostanziali o nuovi impatti sull’ambiente, devono essere sottoposti a procedura di valutazione ambientale, a tutela del territorio e della salute pubblica.
Massimo Sportelli
